La valutazione alla SCUOLA dell’INFANZIA
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell’infanzia l’osservazione sistematica è la pratica metodologica e didattica per eccellenza per rilevare:
- stili relazionali e cognitivi;
- attitudini;
- talenti emergenti;
- specifici bisogni educativi; in un’ottica di valutazione formativa, incoraggiamento e cura educativa. In tale orizzonte i
CRITERI per la valutazione formativa dei bambini /e si riferiscono a elementi di:
- unicità/variabilità;
- gradualità nei tempi e ritmi;
- interconnessione tra saperi esperienziali, relazionale e cognitivi;
STRUMENTI:
- osservazioni sistematiche e occasionali;
- conversazioni verbali guidate e libere;
- rielaborazioni motorie, grafiche e pittoriche;
- giochi di ruoli e gioco simbolico;
- metodo osservativo IPDA;
- metodo osservativo IPDDAI;
- Metodo osservativo QUIT (per particolari necessità)
- Rubriche di prestazione (in via di applicazione ).
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Considerata l’età e le dimensioni di sviluppo dei bambini/e che frequentano la scuola dell’infanzia si definiscono capacità relazionali “tutti quegli atteggiamenti e comportamenti di partecipazione e coinvolgimento attivo nella relazione con sé stessi, con i coetanei, con gli adulti e l’ambiente che circonda il bambino che frequenta al scuola dell’infanzia”.
I CRITERI di valutazione, pertanto, fanno riferimento a elementi di:
- qualità dell’interazione sociale tra insegnanti e bambini;
- qualità di interazione tra bambini e bambini;
- qualità di interazione nel gioco spontaneo, di coppia, di ruolo tra bambini;
- partecipazione-collaborazione -nel piccolo e grande gruppo;
- riformulazione del proprio punto di vista, rispetto ai coetanei, all’adulto e alle differenze individuali;
- qualità delle azioni svolte in autonomia relativamente al riconoscimento e al rispetto di regole, condivisione di giochi e esperienze ludiche.
La valutazione alla SCUOLA PRIMARIA
GIUDIZI DESCRITTIVI PER LA VALUTAZIONE NELLE DISCIPLINE:
La valutazione delle singole discipline è indicata in VOTI espressi in DECIMI secondo livelli di apprendimento che si applicano alle conoscenze, abilità, competenze culturali dei diversi ambiti del sapere, con riferimento ai traguardi delle Indicazioni Nazionali e che tengono conto dei seguenti aspetti: possesso delle conoscenze; capacità di applicare le conoscenze negli usi e nelle procedure; abilità nello svolgimento di compiti e nella soluzione dei problemi; iniziativa personale; impegno nell’apprendimento. Per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), secondo quanto disposto dall’art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94 e dalla normativa successiva, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto, al posto del voto in decimi, da consegnare alla famiglia unitamente al documento di valutazione. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente elementi di valutazione ai docenti della classe.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata nel documento di valutazione da un giudizio descrittivo che descrive: 1) il processo di apprendimento in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale 2) Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Il giudizio descrittivo esprime pertanto in generale i progressi nell’apprendimento nei seguenti aspetti: – relazione; – impegno, attenzione e partecipazione; – autonomia e lavoro individuale; – acquisizione e uso dei vari linguaggi specifici delle diverse discipline; – capacità di riferire e rielaborare le informazioni apprese. – Nei casi di studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali i giudizi saranno fortemente personalizzati con la descrizione della situazione specifica.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza maturate nello studente. I documenti istituzionali principali ai quali fa riferimento la valutazione del comportamento sono:
- il Patto educativo di corresponsabilità
- il Regolamento di Istituto
I criteri per la valutazione del comportamento seguono quattro indicatori:
- Adesione consapevole alle regole e alle norme di convivenza;
- Impegno per il benessere comune;
- Partecipazione e collaborazione;
- Assunzione di responsabilità.
L’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’art. n. 3 del D. L.gs n. 62/2017, recante le “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, individua le modalità di ammissione alla classe successiva che è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Tuttavia, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
La valutazione alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione delle singole discipline è indicata in VOTI espressi in DECIMI secondo livelli di apprendimento che si applicano alle conoscenze, abilità, competenze culturali dei diversi ambiti del sapere, con riferimento ai traguardi delle Indicazioni Nazionali e che tengono conto dei seguenti aspetti:
- possesso delle conoscenze;
- capacità di applicare le conoscenze negli usi e nelle procedure;
- abilità nello svolgimento di compiti e nella soluzione dei problemi;
- iniziativa personale;
- impegno nell’apprendimento.
Per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC)
o delle attività alternative, secondo quanto disposto dall’art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94 e dalla normativa successiva, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto, al posto del voto in decimi, da consegnare alla famiglia unitamente al documento di valutazione. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente elementi di valutazione ai docenti della classe.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata nel documento di valutazione da un giudizio descrittivo: fa riferimento al processo e al livello globale di sviluppo. Il giudizio descrittivo esprime in generale i progressi nell’apprendimento nei vari aspetti: • capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, valutarle, organizzarle, recuperarle; • capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni; • capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni; • capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto; • capacità di impegnarsi, assumere responsabilità e iniziative; • capacità di fronteggiare difficoltà e crisi; • capacità di individuare e risolvere problemi; • capacità di agire in modo flessibile e creativo; • capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali; capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità. Nei casi di studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali i giudizi saranno fortemente personalizzati con la descrizione della situazione specifica.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza maturate nello studente. I documenti istituzionali principali ai quali fa riferimento la valutazione del comportamento sono:
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- il Patto educativo di corresponsabilità
- il Regolamento di Istituto
I criteri per la valutazione del comportamento seguono quattro indicatori:
- Adesione consapevole alle regole e alle norme di convivenza;
- Impegno per il benessere comune;
- Partecipazione e collaborazione;
- Assunzione di responsabilità.
l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’art. n. 6 del D. L.gs n. 62/2017, recante le “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, individua le modalità di ammissione alla classe successiva che è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza del seguente requisito: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’esame di stato che conclude il primo ciclo si svolge secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 62/2017 e nel successivo DM n. 741/2017 che hanno in parte riscritto le disposizioni precedenti (DPR 122/2009), modificando i requisiti di ammissione all’esame, le prove, la valutazione finale e la presidenza della Commissione. L’esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione. (dm 741 Art. 1, comma 2). Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione/non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.